Vediamo oggi una breve ma esaustiva guida a tutto ciò che c'è da sapere sugli immobili pignorati: quando possono essere venduti e come, i documenti necessari e le procedure.
Vendita, documenti e termini
L’articolo 567 del codice di procedura civile prevede che l’immobile può essere messo in vendita dal creditore dopo dieci giorni dal pignoramento.
I documenti da allegare entro sessanta giorni dal deposito del ricorso sono l’estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell’immobile fatti nei vent’anni precedenti alla trascrizione del pignoramento, o il certificato del notaio che confermi quanto risulta dalle visure catastali e dai registri immobiliari (le visure catastali sono documenti che riportano i dati di un immobile/terreno e del loro proprietario).
Proroghe
I sessanta giorni possono essere prorogati una sola volta, dal creditore, dal debitore, per un periodo non superiore alla stessa durata, o dal giudice, se la documentazione del creditore è incompleta. Se la proroga non è richiesta, o se i documenti mancanti arrivano in ritardo, il giudice annulla l’istanza di pignoramento.
Il valore dell’immobile
È stabilito dal giudice e dall’esperto nominato, che, prima, controlla che i documenti siano completi e corretti e ne invia una copia al creditore e al debitore dai 45 ai 30 giorni prima dell’udienza.
L’udienza
Il giudice nomina l’esperto e fissa l’udienza in cui devono presenziare le parti e i creditori non intervenuti. Tra la data del provvedimento e quella dell’udienza devono passare fra i 90 e i 120 giorni. All’udienza le parti possono discutere modi e tempi di vendita e, se in tempo, opporsi agli atti esecutivi. Le proposte d’acquisto possono essere avanzate fra i 90 e i 120 giorni secondo criteri fissati dal giudice.
Presentazioni e versamenti
Le proposte d’acquisto e cauzione possono essere fatte telematicamente con carte di debito, credito o prepagate sia via banca che posta e tramite fideiussione da banche, assicurazioni o finanziarie.
Vendita
La vendita può essere fatta con o senza incanto ed è gestita da un professionista delegato dal giudice, che interviene direttamente solo se, sentiti i creditori, lo ritiene necessario.
Assegnazione
Se la vendita è disposta dopo il 27/6/2015 e non avviene, il creditore può presentare istanza d’assegnazione dei beni entro dieci giorni dalla data dell’udienza. Se non ci sono altri creditori, quello che ha chiesto l’assegnazione paga la differenza fra la sua linea capitale e la cifra che offre, più le spese. Se la vendita non avviene e ci sono richieste d’assegnazione, il giudice fissa la data entro cui l’assegnatario deve pagare il conguaglio, se presente.
In caso d’assenza o rifiuto delle domande d’assegnazione, si passa all’amministrazione giudiziaria o all’asta solo se da essa s’ipotizza un ricavo superiore alla metà del valore del bene (e non inferiore a un quarto).
Trasferimento
Se il giudice fissa nuove condizioni di vendita o un nuovo prezzo, stabilisce anche il nuovo termine entro cui presentare le offerte.
Per le vendite successive al 27/6/2015, se ancora la vendita non avviene e ci sono domande d’assegnazione, il giudice assegna il bene al/ai creditore/i, fissando la data entro cui l’assegnatario deve pagare il conguaglio, se presente. A pagamento effettuato, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento.